Inviato esito

Gara #376

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante piattaforma telematica “TuttoGare”, finalizzata all’individuazione di un unico Operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di un numero presunto di 39 (trentanove) stazioni, dislocate su tutto il territorio nazionale, ai fini dell’acquisizione dei dati necessari alla ricostruzione degli eventi meteorologici della Rete Agrometeorologica Nazionale (RAN).
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Informazioni appalto

15/06/2021
Aperta
Forniture
€ 1.880.688,00
Mastrorilli Marcello

Categorie merceologiche

38127 - Stazioni meteorologiche

Lotti

Inviato esito
1
878703068B
C59C20000290006
Qualità prezzo
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante piattaforma telematica “TuttoGare”, finalizzata all’individuazione di un unico Operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di un numero presunto di 39 (trentanove) stazioni, dislocate su tutto il territorio nazionale, ai fini dell’acquisizione dei dati necessari alla ricostruzione degli eventi meteorologici della Rete Agrometeorologica Nazionale (RAN).
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, mediante piattaforma telematica “TuttoGare”, finalizzata all’individuazione di un unico Operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di un numero presunto di 39 (trentanove) stazioni, dislocate su tutto il territorio nazionale, ai fini dell’acquisizione dei dati necessari alla ricostruzione degli eventi meteorologici della Rete Agrometeorologica Nazionale (RAN).
€ 1.868.988,00
€ 0,00
€ 11.700,00
€ 1.214.842,20
99798 27/10/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01121590374 CAE S.p.A.
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

68880
16/07/2021
Cognome Nome Ruolo
MASTRORILLI MARCELLO RUP
VITALE GRAZIA COMPONENTE
BURZI PIER LUIGI COMPONENTE

Commissione valutatrice

80424
06/09/2021
Cognome Nome Ruolo
RANA GIANFRANCO Presidente
MARTINELLI NICOLA Componente
PARISSE BARBARA Componente

Scadenze

05/07/2021 12:00
15/07/2021 18:00
19/07/2021 10:00

Allegati

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09/01/2024 11:55
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09/01/2024 11:55
130.31 kB

Chiarimenti

22/06/2021 16:00
Quesito #1
In riferimento a quanto pubblicato a pag. 8 del Disciplinare di Gara sui requisiti di capacità tecnico-professionale, è corretto ritenere che con l’espressione “nei 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando” si intenda il periodo che va dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2021, e che pertanto per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti si possano utilizzare non solo i contratti eseguiti negli anni 2018, 2019 e 2020, ma anche quelli eseguiti nei primi mesi del 2021?
25/06/2021 12:38
Risposta
No, non è corretto.
Si conferma quanto previsto letteralmente al Par. 4 del Disciplinare di gara, pag. 8, Punto c. “Requisiti di Capacità Tecnico – Professionale”, C1), ove è specificato che, tra i requisiti di carattere speciale per essere ammessi alla procedura di gara, gli Operatori economici concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta “consolidata esperienza di attività nel settore delle forniture di stazioni agrometeorologiche e/o meteorologiche e di sistemi per la gestione e controllo delle stesse, in particolare, l’aver eseguito nei 3 anni antecedenti alla pubblicazione del bando (2018, 2019, 2020) n. 3 (tre) contratti aventi ad oggetto prestazioni analoghe alla prestazione principale oggetto di gara (cfr. punti A1a, A1b del Quadro economico riportato al precedente paragrafo 2; […] In caso di carenza del presente requisito riferito al predetto triennio, potrà essere presa in considerazione la prova relativa a forniture analoghe effettuate anche nei due anni antecedenti al periodo suddetto (annualità 2016 e 2017). Tale requisito dovrà essere provato mediante dichiarazione contenente l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti (destinatari) sia pubblici che privati, delle eventuali quote di partecipazione alle stesse attività – Cfr. Allegato XVII Parte II lett. a) punto ii) del Codice”.
Ai fini del corretto possesso del requisito richiesto si farà riferimento, pertanto, nel rispetto del principio della par condicio, all’esecuzione dei servizi analoghi resi nelle annualità intese come periodo solare - dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno - come riportato negli atti di gara (cfr. Consiglio di Stato sent. 7912/2020, secondo cui occorre far riferimento sempre alla formulazione della lex specialis).
A conferma di quanto appena rappresentato e ai fini dell’individuazione della decorrenza del triennio da computare, si richiama la successiva specifica di cui alla pag. 9 del medesimo Disciplinare ove si legge che “I contratti la cui esecuzione è iniziata prima del 01/01/2018, verranno valutati ai fini dei sopra indicati requisiti di capacità, ove ricadenti, relativamente ai periodi di esecuzione del triennio 2018, 2019, 2020. Stesso discorso vale qualora venga considerato anche il biennio 2016-2017”.
Del resto, il predetto documento e il DGUE (Allegato 02 alla documentazione di gara) non recano indicazioni di mesi ma l’obbligo di documentare l’esecuzione dei servizi analoghi nel triennio 2018, 2019 e 2020 ed esteso, in assenza, anche al biennio 2016 e 2017, al fine di assicurare il principio del favor partecipationis e l’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.
Resta inteso che, per le piccole e medie imprese e quelle di recente costituzione, la verifica del possesso dei requisiti speciali indicati nel Disciplinare verrà effettuata, diversamente, sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa (data di effettiva costituzione) e la documentazione da presentare è da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa (avvio dell’attività).

F.to
Il RUP
Dott. Marcello Donatelli
02/07/2021 09:22
Quesito #2
Premessa: al punto A2) del Quadro economico di pagina 4 del Disciplinare di gara (richiamato anche alla quarta pagina della parte amministrativa del Capitolato tecnico), si definisce che la durata del "Servizio di manutenzione full risk (prestazione secondaria)" è pari a tre annualità e al paragrafo 5 "garanzia" della parte tecnica del Capitolato tecnico, si specifica che dovranno essere garantiti per tutto il periodo di durata della garanzia (pari ad almeno 12 mesi) gli interventi di manutenzione (preventiva, correttiva e servizi integrativi), senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante, quindi di fatto la manutenzione è da effettuarsi anche durante il periodo di garanzia. Alla luce di quanto in premessa si chiede di confermare che quanto enunciato al paragrafo 6 "manutenzione" della parte tecnica del Capitolato tecnico "Nel prezzo devono quindi essere ricomprese le attività di manutenzione preventiva, correttiva e integrativa a decorrere dalla scadenza della garanzia di legge omissis", richiamato anche al paragrafo 6.2 "manutenzione correttiva", si tratta di refuso, e quindi che nei 3 anni di manutenzione debba essere ricompreso anche il periodo di garanzia (12 mesi). Diversamente si potrebbe intendere che il periodo complessivo di manutenzione sia di 12 mesi (in garanzia) più 3 anni fuori garanzia (complessivi 4 anni), ciò risulterebbe in contrasto con quanto computato nel “Quadro economico” esposto nei documenti di gara per la concorrenza alla base d’asta, che prevede complessivi 3 anni di manutenzione sulle stazioni. Grazie Cordiali saluti  
05/07/2021 15:13
Risposta
In riferimento a quanto richiesto, si precisa che, nel caso di eventuale stipula di ciascun contratto attuativo derivato dall’Accordo Quadro, la “manutenzione preventiva, correttiva e integrativa” come specifica prestazione richiesta nel Capitolo Tecnico, ove necessaria e coincidente con la copertura della garanzia di legge di 12 mesi, dovrà essere garantita dall’OE aggiudicatario della gara senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Tale previsione deve, pertanto, considerarsi “gratuita” rispetto agli ulteriori 36 mesi (tre anni) quantificati nel Quadro Economico, anche in ragione del fatto che trattasi di acquisizione di beni nuovi di fabbrica. 
A conferma di quanto sopra chiarito, si riportano di seguito gli estratti dei paragrafi 5 e 6 del Capitolato Tecnico sul punto:
  • par. 5 della PARTE TECNICA del Capitolato, denominato “GARANZIA”, ove è indicato tra l’altro che […] Per tutto il periodo di durata della garanzia (pari ad almeno 12 mesi, come sopra specificato), dovranno quindi essere garantiti gliinterventi di manutenzione preventiva, correttiva e servizi integrativi, come descritti al punto 6 e seguenti, senza alcun costo aggiuntivo a carico della Stazione appaltante […];
  • par. 6 della PARTE TECNICA del medesimo Capitolato, titolato “MANUTENZIONE”, il quale dispone che “[…] Nel prezzo offerto (cfr. punto A2 del Quadro economico, Parte Amministrativa), devono quindi essere ricomprese le attività di manutenzione preventiva, correttiva e integrativa a decorrere dalla scadenza della  garanzia  di  legge,  nonché  i  servizi  integrativi  alla  manutenzione  (per  tutta  la  durata  della  garanzia,  pari  adalmeno 12 mesi, come specificato al precedente paragrafo 5, dovranno essere assicurati interventi di manutenzione preventiva, correttiva eservizi integrativi, senza alcun costo aggiuntivo a carico della Stazione appaltante). Nell’importo offerto sono da intendersi, ricompresi e compensati, anche tutti gli oneri relativi all’esecuzione del servizio (di manutenzione), nonché quelli relativi alla realizzazione di eventuali opere di completamento e/o accessorie e all’uso di materiali e mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione (i costi verranno in ogni caso imputati, quota parte, per ciascun contratto esecutivo eventualmente sottoscritto, sulla base di quanto in esso stabilito) […]”.  
Inoltre, con riguardo a quanto riportato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico PARTE TECNICA, ove si legge che “[…] nel prezzo offerto (cfr. punto A2 del Quadro economico), devono essere ricomprese le attività di manutenzione correttiva, a decorrere dalla scadenza della garanzia di legge. […]”, si ribadisce che, nella manutenzione di cui al Quadro Economico non è altrettanto computato il periodo di garanzia di legge (12 mesi) e, quindi, con il prezzo offerto - costituito dal ribasso unico percentuale da applicare sulle singole voci dell’elenco prezzi – il concorrente dovrà tenere conto del costo a lui dovuto per eventuale manutenzione oltre i 12 mesi e fino a un massimo di 36 mesi ulteriori.
Si specifica, in merito, che l’arco temporale di ciascun contratto attuativo eventualmente stipulato dopo l’Accordo Quadro potrebbe, comunque, non coincidere con i 48 mesi citati nella richiesta di chiarimenti dato che la relativa manutenzione sarà quantificata di volta in volta in base alla durata del singolo contratto.
Per i primi dodici mesi di garanzia la manutenzione in argomento dovrà essere considerata, quindi, a titolo gratuito.
Ad ogni modo, considerata la specifica natura dell’appalto, si rileva che l’Amministrazione, a seguito dell’eventuale stipula dell’Accordo Quadro non assume alcun impegno e l’Appaltatore non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento del tetto massimo di spesa stimato per l’Accordo stesso, come da Quadro Economico che risulta meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e della costituzione delle garanzie.
L’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi (se non quelli dovuti in forza dei contratti attuativi stipulati e nella misura risultante dal certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo, non dovesse essere stipulato alcun contratto attuativo o dovessero essere stipulati contratti attuativi per importi complessivamente inferiori all’importo massimo quantificato nel Quadro Economico.

F.to il RUP
Dott. Marcello Donatelli
 
05/07/2021 11:36
Quesito #3
Quesito 1
Con riferimento all’art. 4 punti C1) e C2), Requisiti di Capacità Tecnico-Professionale, si prega di indicare la modalità di comprova dei requisiti stessi, che si richiede vengano elencati nel DGUE (Allegato 02).

Quesito 2
Si prega codesta spettabile Stazione Appaltante di confermare che per questa procedura non è richiesta la generazione del PASSOE.

Quesito 3
Con riferimento all’art. 10.1 si prega di confermare la possibilità di rendere i Modelli 01bis “Dichiarazione ex art. 80, comma 3 del Codice” e 01ter “Dichiarazioni soggetti cessati dalla carica”, concernenti le dichiarazioni di idoneità morale di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il modello 01quater “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà”, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico partecipante in forma singola, per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 (sia cessati che in essere).

Quesito 4
Con riferimento all’art. 10.1 punto “Patto di integrità” del disciplinare si fa presente che il file pdf fornito firmato digitalmente non permette la modifica necessaria per la compilazione come richiesto al punto sopra citato. Inoltre, si evidenzia che nel documento da Voi fornito si richiede la firma autografa da parte dell’Operatore Economico, in contrasto con la richiesta del disciplinare di firma digitale. Si richiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di fornire il Patto di integrità con modalità idonea alla sua corretta compilazione e firma.

Grazie
Cordiali saluti
05/07/2021 15:30
Risposta
Risposta a quesito n. 1
Come riportato nel Disciplinare di gara, si specifica che, nella fase di presentazione dell’offerta, costituisce mezzo per provare i requisiti di cui all’art. 4 punti C1) e C2) la presentazione da parte del concorrente di un elenco contenente l’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti (destinatari) sia pubblici che privati, delle eventuali quote di partecipazione alle stesse attività (Cfr. Allegato XVII Parte II lett. a) punto ii) del Codice).
Quanto sopra indicato potrà essere auto dichiarato ed elencato nel DGUE (Allegato 02), pag. 13 punto 1b).
La comprova dei requisiti in questione interverrà solo successivamente in fase di aggiudicazione e sarà fornita, alternativamente, in uno dei seguenti modi:
- originali o copia conforme dei certificati di buon esito rilasciati dall’Amministrazione/Ente contraente/Committente privato con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di fornitura del servizio;
-  copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture pagate relative al periodo richiesto.

Risposta a quesito n. 2
Si conferma che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non avverrà mediante utilizzo del sistema AVCPASS in quanto trattasi di procedura interamente gestita con sistemi telematici per la quale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. b) della Deliberazione dell’AVCP n. 111/2012, aggiornata dalla successiva Deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non vi è l’obbligo.
Pertanto, non è richiesta la generazione di alcun PASSOE.

Risposta a quesito n. 3
Si conferma tale possibilità purché vengano riportati tutti i dati richiesti dai singoli modelli citati e allegati dalla documentazione di gara.

Risposta a quesito n. 4
Con riferimento a quanto richiesto, si rappresenta che la parte dove è richiesta la firma autografa è da considerare un refuso, pertanto, il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e caricato unitamente alla restante documentazione di gara.
Il file in formato word è stato già caricato in data 05.07.2021 sulla piattaforma tra gli allegati di gara al fine di consentirne la corretta compilazione e relativa sottoscrizione digitale.

F.to il RUP
Dott. Marcello Donatelli



 
05/07/2021 11:26
Quesito #4
1) Con riferimento all’art. 2.2.5.2 “Requisiti specifici dei singoli sensori” del Capitolato Tecnico di gara in cui è richiesto l’impiego di un pluviometro a bascula per la misura di precipitazione, si chiede di confermare che sia possibile offrire un sensore il quale, al fine di ottenere la misura della quantità di acqua precipitata, utilizzi una coppia di vaschette basculanti con funzione di conteggio dei ribaltamenti delle vaschette stesse.

2) Con riferimento all’art. 2.2.5.2 Requisiti specifici dei singoli sensori del Capitolato Tecnico di gara in cui è richiesto per la misura di precipitazione l’impiego di un pluviometro a bascula e considerando che per tale tipologia di sensore non risulta alla scrivente presente sul mercato alcun sensore che possa misurare intensità di pioggia maggiori di 120 mm/min (equivalente a 7200 mm/h), si chiede di confermare che il requisito da rispettare per il campo di misura e l’intensità di pioggia sia esclusivamente quello indicato nello stesso articolo, ovvero 0..300mm/h, e che il riferimento di 120 mm/min di intensità di pioggia non sia da considerare in quanto risulta un valore di riferimento esclusivamente per pluviometri a peso di cui però non è richiesta la fornitura nel Capitolato Tecnico.
 
06/07/2021 15:01
Risposta
Risposta a chiarimento n. 1:

Si conferma che sono ammissibili sensori di precipitazione che utilizzino una coppia di vaschette basculanti con funzione di
conteggio dei ribaltamenti delle vaschette stesse.

Risposta a chiarimento n. 2:

Per quanto riguarda il sensore di precipitazione, si conferma che, vista la presenza del requisito “intervallo di misura 0÷300 mm/h”, il requisito “Massima intensità di precipitazione >= 120 mm/min” non verrà preso in considerazione”.



F.to il RUP
Dott. Marcello Donatelli
 

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